24 settembre 2016

STATUTA RIVI (sec. XIII), LE NORME DELLA COMUNITÀ MEDIOEVALE: “Se non si toglieva il pericolo per la pubblica incolumità c’era addirittura il carcere”

umbertocanovaro@ - Rubrica XCIX “Di Riparare a cose per aportare Ruina (I parte)”: «Qualunque persona averà nella terra di Rio casa, chiostra, casalino o altra muraglia, che in tutto o in parte minacciasse Ruina, sia dal Commissario (giudice, nda) a richiesta d’uno dei vicini al luogo pericoloso astretto alla presta reparazione del luogo e possa questo tale non solecitandolo essere carcerato fin che darà sicurtà di conservare in denne i suoi vicini e delle persone e de beni secondo la disposizione della legge de danno inferto; e data dettà sicurtà o no, il Commissario li statuisca tempo congruo alla reparatione del periglio con pena di lire Cento applicata alla Cammera del Signore Illustrissimo e non lo facendo nel tempo statuito sia di nuovo fatto carcerare dal  Commissario  a richiesta d’uno dei vicini e paghi la pena impostali». Pene severissime, il carcere addirittura, se non si toglieva il pericolo per la pubblica incolumità. La prossima settimana seguiteremo a leggere la norma, per il caso che il proprietario non avesse danari per la riparazione. Umberto Canovaro