25 marzo 2017

STATUTA RIVI (sec. XIII): “Cause dà dieci lire in giù per pigioni o motivi di lavoro, ripristinata la procedura formale”

umbertocanovaro@ - Rubrica IV “Delle Cause dà dieci lire in giù” (2a parte). La scorsa settimana abbiamo visto il trattamento del pegno qualora il debitore non risarcisse il creditore per un torto subito di natura civilistica. Adesso proseguiamo con la medesima disciplina, prevista di seguito: «E se detto pegno valesse e fusse venduto più del debito domandato e le spese, quello che vi fusse di più sia dato al Reo, deduttone niente di meno le spese in la causa fatte; e se non bastasse sia di nuovo il debitore pignorato de i suoi beni mobili fino alla sufficiente quantità; e li absenti (contumaci, nda) si debbano citare ne modi e le forme suprascritte (con riti giudiziali abbreviati, nda) volendo nondimeno che il detto Commissario (giudice in Rio, nda)  per causa di pigioni annuali, di livelli e d'affitti, salari di Garzoni e per opere di qual si voglia somma e quantità, pur che in tutte le sopradette cause il debito non sia [richiesto,  nda] di più d'un anno, proceda, cognosca et exequisca sommariamente, secondo la forma di sopra da lire dieci in giù, non ostante la solennità e forma ricercatasi dallo statuto da lire dieci in su', quale ne le supradette cause, non vogliamo habbi luogo». Per pigioni o cause di lavoro, quindi, la procedura formale (solenne) era ripristinata, anche se probabilmente i tempi erano allo stesso modo ridotti come per le altre cause da dieci lire in giù. La prossima settimana vedremo alcune eccezioni procedurali a questa regola della vendita all'asta del pegno, che meritano di essere considerate a parte. Umberto Canovaro