23 maggio 2017

(5di5) LA CONVIVENZA DI FATTO, UNA INNOVAZIONE DELLA LEGGE CIRINNÀ PASSATA IN SORDINA: “La cancellazione della convivenza di fatto può essere fatta da parte della coppia congiuntamente, o solo di una delle due parti interessate”

ilVicinato@ - «La Legge Cirinnà (L.76/2016) prevede anche la cancellazione d'ufficio della convivenza di fatto. La cancellazione avviene in caso di cessazione della situazione di coabitazione o di variazione della residenza di uno o entrambi i componenti della convivenza di fatto, in caso di matrimonio e unione civile. Ma la cancellazione della convivenza di fatto può essere fatta da parte della coppia congiuntamente, o solo di una delle due parti interessate qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. La richiesta di cancellazione della convivenza deve essere inviata al Comune. Nel caso di richiesta di cancellazione di una sola parte interessata, il Comune dovrà provvedere a inviare all'altra una comunicazione». fine!