19 maggio 2018

STATUTA RIVI (sec. XIII): “Il modo di conservare i libri e i registri tenuti dal magistrato giudicante”

umbertocanovaro@ - Rubrica LXXXVII: “Delle mercede da lire venticinque in Su’ - (3a parte)” - Si sta  analizzando la rubrica che trattava la paga del Commissario per le cause sopra le venticinque lire. Trattandosi di una lunga elencazione di situazioni processuali e giudiziarie, cercherò di fare una sintesi che sia la più comprensibile possibile: «Habbia il predetto Commissario (giudice, nda)  un libro di foglio intiero coperto al meno di carta pecorina, nel quale scrivere debba tutti l’atti Civili che nel suo tempo occorreranno farsi dinanzi a Lui et un altro libro simile, nel quale sia tenuto scrivere tutti l’atti criminali (penali, nda) che nel suo tempo occorreranno farsi dinanzi a lui; e tutte le scritture che si produrranno sia tenuto infilzarle piegate di una piega per il longo in una stringa di Cuoio, nel nodo della quale sia prima infilzata una carta pecorina doppia, della grandezza delle scritture et  infilzate et altra simile sopra, compita la filza, accio’ che così le scritture si possino conservare; e mancando di quanto è detto per il suo offitio, caschi in pena di lire cinquanta, oltre la pena postali nella Rubrica del imborsatione et offitio del’Anziani, nel ultimo di detta Rubrica (*); e nella medesima pena incorra se finito il suo offitio non coprirà con carte pecore dette filze ben legate come libro, segnate in tutti i fogli con suo Abaco (**).». (*) si fa riferimento alla rubrica XXIV degli Statuti Rivi in ultimo, laddove è prevista anche la sanzione di cinque scudi per ogni scrittura non conforme, che doveva essere controllata dagli Anziani di Rio e denunciata al Signore Appiani. (**) antico strumento di calcolo; evidentemente qui ci si riferisce ad una sorta di numeratore in progressivo di fogli. Questa parte della rubrica è molto importante perché ci fa conoscere i libri e i registri (ed il modo di conservarli) che dovevano essere tenuti dal magistrato giudicante. E quelli che ci sono pervenuti, anche di altri comuni dell’epoca, rispondevano a quelle caratteristiche. Continueremo la prossima settimana. Umberto Canovaro